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L'atto costitutivo e lo statuto di una A.S.D. - Fabio Vincitorio
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L’atto costitutivo e lo statuto di una A.S.D.

L’ATTO COSTITUTIVO

L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi.

LE CARICHE

Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.

LO STATUTO

Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. Il contenuto dello Statuto non è libero: le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire.

In particolare, per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovrà contenere:

  • denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva;
  • oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
  • attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • assenza di fini di lucro (e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati);
  • norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali);
  • obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione;
  • modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio.

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