Scroll Top

La prima casa non è sempre intoccabile: la Cassazione chiarisce i limiti del divieto di espropriazione

  • Home
  • Sentenze
  • La prima casa non è sempre intoccabile: la Cassazione chiarisce i limiti del divieto di espropriazione




La prima casa non è sempre intoccabile: la Cassazione chiarisce i limiti del divieto di espropriazione

Con la sentenza n. 34484/2025, la Cassazione ha ribadito che il divieto di espropriazione previsto dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 tutela il debitore solo nelle esecuzioni fiscali. Non impedisce, invece, la confisca prima casa disposta in sede penale per reati tributari.

Confisca prima casa e reati tributari: la Cassazione n. 34484/2025 chiarisce i limiti di tutela.

Confisca prima casa: quadro normativo di riferimento

L’articolo 76 del D.P.R. 602/1973 limita l’espropriazione immobiliare dell’unico immobile del debitore nelle esecuzioni promosse dall’Agente della riscossione per debiti tributari.
La Terza Sezione penale della Cassazione ha chiarito che tale limite non si estende alle misure patrimoniali penali – come il sequestro preventivo e la confisca prima casa – previste dal D.Lgs. 74/2000.
Per ulteriori approfondimenti, si veda anche
FiscoOggi – Agenzia delle Entrate.

Il caso esaminato: la confisca della prima casa per reati tributari

Un contribuente, imputato per dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, aveva impugnato il sequestro della propria abitazione familiare sostenendo l’impignorabilità della “prima casa”.
La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo: il divieto dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 si riferisce solo all’esecuzione fiscale e non limita la confisca penale disposta per il profitto del reato.

Motivazione della Corte

  • La norma tutela il diritto all’abitazione solo rispetto all’esecuzione fiscale.
  • Non protegge genericamente la “prima casa”, ma l’unico immobile del debitore.
  • Non costituisce un principio generale di impignorabilità.
  • Non si applica alla confisca penale, diretta o per equivalente.
  • Può riguardare anche beni in comunione, nei limiti della quota del soggetto indagato.

Principio affermato sulla confisca prima casa

«Il divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, previsto dall’art. 76 D.P.R. 602/1973, non si estende alla confisca penale, diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo finalizzato alla stessa.»

Effetti pratici della confisca prima casa nei reati tributari

La sentenza n. 34484/2025 non introduce un orientamento nuovo, ma conferma una linea costante: la confisca della prima casa è possibile solo se l’immobile costituisce, in tutto o in parte, il profitto del reato.
Rimane netta la distinzione tra ambito tributario (esecuzione forzata) e ambito penale (misure cautelari e sanzionatorie).
Per ulteriori approfondimenti in materia fiscale, si veda anche https://www.studiovincitorio.it/

Conclusione

La “prima casa” resta protetta solo dalle esecuzioni fiscali, ma non dalle confische penali disposte per reati tributari.
La Cassazione richiama il principio generale dell’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde con tutti i propri beni, presenti e futuri, salvo i casi di legge.
Un messaggio chiaro sulla responsabilità patrimoniale anche per chi riteneva l’abitazione personale “inviolabile”.

Studio Vincitorio – Area Consulenza Perugia e Roma

correlati