Prestazioni sportive e rapporto di lavoro: nessun cambio di rotta dalla Cassazione (Ord. n. 25013/2025)
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25013/2025, ribadisce che nel lavoro sportivo non vi sono nuovi indici di subordinazione: conta la realtà del rapporto.
1. Premessa
Con l’ordinanza n. 25013/2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta nuovamente sul tema del lavoro sportivo e della subordinazione nel contesto delle prestazioni rese da atleti, tecnici e collaboratori. La decisione conferma che non emergono nuovi criteri di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato rispetto alla giurisprudenza consolidata, riaffermando il principio secondo cui la qualificazione del rapporto si fonda sulle modalità concrete della prestazione, e non sulla denominazione contrattuale adottata dalle parti.
2. Il contesto normativo: la riforma del lavoro sportivo
La riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, come modificato dai decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, ha ridefinito la figura del lavoratore sportivo, includendo anche i soggetti che operano nel dilettantismo. Tuttavia, la Cassazione sottolinea che la riforma non ha modificato la nozione codicistica di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), ma si è limitata a ricondurre a sistema i rapporti già esistenti, lasciando invariati gli indici distintivi tradizionali.
L’iscrizione al RASD o l’adozione di contratti conformi al modello sportivo non bastano, di per sé, a definire la natura subordinata del rapporto: ciò che conta è la sostanza del rapporto lavorativo e la concreta autonomia del prestatore.
3. Il principio espresso dalla Cassazione
Nell’ordinanza n. 25013/2025, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un atleta che sosteneva di aver prestato la propria attività in regime di subordinazione, pur in assenza di vincoli contrattuali espliciti. Richiamando precedenti consolidati (Cass. n. 3796/2021; Cass. n. 11832/2019; Cass. n. 25353/2020), la Corte ha ribadito che:
La qualificazione del rapporto deve fondarsi su elementi oggettivi e sull’effettiva modalità di svolgimento della prestazione, e non sulla mera volontà formale delle parti.
In altri termini, l’esistenza di direttive tecniche o organizzative non implica automaticamente la subordinazione, poiché tali elementi possono essere compatibili con rapporti autonomi, soprattutto nel contesto delle attività sportive dove la direzione tecnica è elemento fisiologico.
4. Gli indici di subordinazione nella prestazione sportiva
- Eterodirezione: obbligo di attenersi a ordini specifici e continuativi del datore di lavoro;
- Inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente o società sportiva;
- Continuità della prestazione con vincolo di orario e obbligo di presenza;
- Assenza di rischio economico in capo al prestatore.
Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, è decisivo: la valutazione deve essere complessiva, tenendo conto della reale autonomia organizzativa e decisionale del collaboratore sportivo.
5. Le conseguenze pratiche per ASD e SSD
- Contrattualizzazione coerente con la realtà del rapporto: i contratti devono riflettere la natura effettiva della prestazione, evitando diciture standard che non corrispondono ai fatti;
- Conservazione della documentazione: orari, compensi e modalità di lavoro devono essere tracciabili, per dimostrare l’autonomia del collaboratore;
- Verifica periodica delle posizioni contrattuali: la riforma del lavoro sportivo ha ampliato le tutele, ma non ha eliminato il rischio di riqualificazione da parte di INPS o Agenzia delle Entrate.
6. Continuità con la giurisprudenza precedente
L’ordinanza 25013/2025 conferma un orientamento consolidato, in linea con le sentenze n. 10393/2018 e n. 29500/2020, nelle quali la Cassazione aveva affermato che le agevolazioni non discendono dalla forma giuridica adottata, bensì dalla realtà dell’attività svolta. Non si configura quindi alcun novum giurisprudenziale: resta centrale il criterio sostanziale nella valutazione del rapporto sportivo.
7. Considerazioni conclusive
La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo resta un accertamento di fatto, da svolgere caso per caso. Per i dirigenti di ASD e SSD, l’obbligo principale è gestionale e documentale: trasparenza dei rapporti, tracciabilità dei compensi e coerenza tra contratto e modalità effettive di svolgimento.
Supporto su gestione contrattuale, prevenzione contestazioni e corretta applicazione della riforma del lavoro sportivo.

