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Chiusura piscine non a norma: nuove regole dall’8 agosto 2026

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Chiusura piscine non a norma: nuove regole dall’8 agosto 2026

La chiusura delle piscine non a norma diventa un rischio concreto dall’8 agosto 2026. Con l’introduzione dell’art. 4-bis del D.L. 108/2026, convertito dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, sono infatti operative le nuove disposizioni sulla sicurezza dei sistemi di aspirazione delle piscine pubbliche, private aperte al pubblico e a uso collettivo.

La regola è tanto semplice quanto severa: griglie di fondo, bocchettoni e prese di aspirazione devono impedire fenomeni vorticosi capaci di provocare un effetto ventosa sul corpo dei bagnanti.

In caso di violazione, la norma prevede la chiusura immediata dell’impianto fino alla messa in sicurezza, senza stabilire alcun periodo transitorio.

Per gestori di impianti, ASD, SSD, centri sportivi, palestre, strutture alberghiere e ricettive diventa quindi necessario verificare immediatamente la sicurezza effettiva del sistema di ricircolo.

Per gli enti sportivi il tema si inserisce nel più ampio obbligo di garantire la sicurezza e la corretta manutenzione delle strutture utilizzate. Sul punto può essere utile anche il nostro approfondimento sulla responsabilità dell’organizzatore sportivo e sulla sicurezza degli impianti.

Chiusura piscine non a norma dall’8 agosto 2026: gli obblighi sono già operativi

La legge 4 agosto 2026, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026, ha convertito il D.L. 108/2026 introducendo il nuovo art. 4-bis del D.L. 108/2026.

La disposizione è entrata in vigore l’8 agosto 2026 e non contempla un termine per l’adeguamento degli impianti esistenti.

Di conseguenza, gli obblighi devono ritenersi già pienamente operativi.

La disciplina interessa:

  • piscine pubbliche;
  • piscine private destinate a un’utenza pubblica;
  • piscine a uso collettivo;
  • piscine comunali e centri natatori;
  • impianti sportivi;
  • palestre e centri fitness dotati di vasca;
  • piscine di alberghi, agriturismi, campeggi, residence e villaggi turistici.

La disposizione non prevede una specifica esclusione per gli enti sportivi dilettantistici.

Pertanto, anche le ASD e SSD che gestiscono piscine o impianti natatori devono verificare la propria situazione.

Sul più generale utilizzo delle strutture da parte degli enti sportivi si può consultare anche l’approfondimento sulla destinazione d’uso dei locali per ASD e SSD.

Che cosa devono garantire griglie, bocchettoni e sistemi di aspirazione

Il nuovo art. 4-bis concentra l’attenzione sul sistema di ricircolo destinato alla depurazione dell’acqua e, in particolare, sulle prese di aspirazione sommerse.

Griglie di fondo, bocchettoni e altri dispositivi utilizzati per l’aspirazione devono impedire la formazione di fenomeni vorticosi capaci di produrre un effetto ventosa su qualsiasi parte del corpo del bagnante.

Il punto è particolarmente importante.

Non basta verificare che una griglia sia presente, apparentemente integra o accompagnata dalla relativa scheda tecnica.

La sicurezza deve essere valutata considerando l’intero sistema nel suo concreto funzionamento.

Devono quindi essere esaminati, tra gli altri:

  • numero e configurazione delle prese di aspirazione;
  • portata delle pompe;
  • integrità delle griglie;
  • sistemi di fissaggio;
  • collegamenti idraulici;
  • condizioni di funzionamento dell’impianto;
  • manutenzione effettuata;
  • eventuali dispositivi di sicurezza installati.

Perché l’effetto ventosa può essere estremamente pericoloso

Il fenomeno può verificarsi quando il corpo del bagnante, i capelli, un indumento o una parte del corpo ostruiscono una presa sommersa mentre il sistema continua a generare depressione.

La forza prodotta dall’aspirazione può rendere estremamente difficile, se non impossibile, il distacco volontario dalla presa.

Il rischio assume particolare rilevanza per bambini, persone inesperte o soggetti che si trovino in una situazione di difficoltà.

È per questa ragione che il legislatore fa riferimento alla protezione di qualsiasi parte del corpo del bagnante e non soltanto al rischio di intrappolamento totale.

Chiusura piscine non a norma: cosa succede in caso di violazione

È questo probabilmente il profilo più rilevante della nuova disciplina.

Il comma 2 dell’art. 4-bis stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni di sicurezza, è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi previsti.

La norma non introduce una preventiva diffida con un termine entro il quale adeguarsi.

Non viene neppure prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria autonoma.

La conseguenza diretta è invece il fermo dell’impianto.

Per una piscina gestita da una società sportiva o da un centro fitness, ciò può significare:

  • sospensione dei corsi;
  • impossibilità di utilizzare la vasca;
  • richieste di rimborso degli abbonamenti;
  • riprogrammazione del personale;
  • annullamento di manifestazioni ed eventi;
  • perdita di ricavi;
  • danno reputazionale.

La riapertura è necessariamente collegata alla rimozione delle condizioni di non conformità e ai tempi tecnici necessari per gli interventi di adeguamento e le successive verifiche.

La chiusura delle piscine non a norma non esaurisce le responsabilità del gestore

La nuova disposizione lascia espressamente fermi gli ulteriori obblighi previsti in materia di sicurezza, gestione e manutenzione degli impianti natatori.

La chiusura delle piscine non a norma rappresenta quindi soltanto una delle possibili conseguenze.

In presenza di un incidente possono entrare in gioco anche altri profili.

Responsabilità civile

Eventuali lesioni subite dagli utenti possono generare richieste risarcitorie nei confronti del proprietario o del gestore della struttura.

Possono inoltre sorgere contestazioni di natura contrattuale da parte degli utenti per servizi acquistati e non più fruibili.

Responsabilità penale

Qualora dalla mancata sicurezza dell’impianto derivi un incidente, potranno essere valutate le condotte dei diversi soggetti coinvolti in relazione ai rispettivi ruoli e responsabilità: proprietario, gestore, responsabili tecnici e manutentori.

Rapporti assicurativi

La presenza di carenze manutentive o di condizioni dell’impianto non coerenti con quanto dichiarato può determinare contestazioni anche sotto il profilo della copertura assicurativa.

Continuità dell’attività

Il fermo improvviso della piscina può incidere direttamente sulla continuità aziendale o associativa, soprattutto per strutture nelle quali le attività natatorie rappresentano una componente significativa dei ricavi.

Chiusura piscine non a norma: cosa devono fare subito gestori, ASD e SSD

Il primo intervento dovrebbe essere una verifica specifica effettuata da un tecnico qualificato.

Non appare sufficiente una semplice ispezione visiva.

È opportuno ricostruire le caratteristiche tecniche dell’impianto e verificare concretamente:

  • il progetto originario e le successive modifiche;
  • tutte le prese di aspirazione effettivamente attive;
  • le portate dell’impianto;
  • l’integrità e il fissaggio delle griglie;
  • la compatibilità dei componenti;
  • le condizioni operative delle pompe;
  • il possibile rischio di intrappolamento.

A conclusione dell’attività è prudente acquisire una relazione tecnica scritta dalla quale risultino le verifiche effettuate, l’esito dei controlli, le eventuali criticità riscontrate e gli interventi suggeriti.

La documentazione tecnica diventa essenziale

Accanto al controllo materiale dell’impianto, il gestore dovrebbe ricostruire e ordinare il relativo fascicolo tecnico.

È opportuno conservare:

  • progetto dell’impianto;
  • documentazione delle modifiche successive;
  • dichiarazioni di conformità;
  • schede tecniche dei componenti;
  • verbali degli interventi di manutenzione;
  • registri dei controlli;
  • prove tecniche effettuate;
  • segnalazioni di anomalie o guasti;
  • documentazione relativa alla sostituzione dei componenti.

La documentazione non sostituisce naturalmente la sicurezza dell’impianto.

Serve però a dimostrare che il gestore ha effettuato una verifica reale, tecnica e tracciabile, anziché un controllo meramente formale.

Se dalla verifica emergono condizioni di concreto pericolo, l’utilizzo della vasca dovrebbe essere sospeso senza attendere un eventuale controllo dell’autorità.

Norme UNI: riferimenti tecnici importanti, ma nessun automatismo

Un aspetto merita particolare attenzione.

L’art. 4-bis del D.L. 108/2026 non richiama direttamente una specifica norma UNI e non introduce un modello unico di certificazione.

Nel settore costituiscono tuttavia importanti riferimenti professionali, tra gli altri:

  • UNI 10637:2024;
  • UNI EN 13451-3;
  • UNI EN 15288-1;
  • UNI EN 15288-2.

La loro applicabilità concreta deve essere valutata dal tecnico incaricato tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e della normativa regionale applicabile.

Occorre quindi evitare due conclusioni troppo semplicistiche.

La prima è ritenere sufficiente la conformità del singolo bocchettone o della singola griglia.

La seconda è considerare una generica autocertificazione sufficiente a eliminare ogni possibile responsabilità.

Ciò che la legge richiede è che il rischio di effetto ventosa sia concretamente impedito.

I punti applicativi ancora da chiarire

Nonostante l’immediata efficacia della disposizione, alcuni aspetti applicativi non risultano ancora espressamente disciplinati.

La norma non individua in modo specifico:

  • l’autorità competente a disporre la chiusura;
  • il procedimento mediante il quale deve essere accertata la violazione;
  • la documentazione necessaria per consentire la riapertura;
  • uno standard tecnico vincolante;
  • il trattamento di alcune aspirazioni accessorie.

Particolare attenzione dovrà essere riservata, ad esempio, ai sistemi collegati a idromassaggi, giochi d’acqua, fontane, acquascivoli e altri dispositivi capaci di produrre fenomeni di aspirazione.

In attesa di indicazioni applicative più dettagliate, il comportamento maggiormente prudente consiste nel verificare tutte le aspirazioni che possano generare depressione o rischio di intrappolamento.

Fondo da 4,725 milioni: riguarda soltanto le piscine pubbliche

La legge ha previsto per il 2026 un fondo pari a 4,725 milioni di euro destinato alle spese necessarie per l’adeguamento dei sistemi delle piscine pubbliche.

È importante, tuttavia, non estendere tale previsione oltre quanto stabilito dalla norma.

Nel testo legislativo il beneficio non risulta riconosciuto alle piscine private aperte al pubblico o a uso collettivo.

Queste ultime rimangono comunque soggette agli stessi obblighi di sicurezza e alla possibile chiusura immediata in caso di violazione.

Per la concreta utilizzazione delle risorse sarà inoltre necessario attendere gli atti che definiranno criteri, modalità e procedure di accesso al fondo.

Chiusura piscine non a norma: la verifica non può essere rinviata

La nuova disposizione cambia radicalmente l’approccio alla sicurezza dei sistemi di aspirazione.

Il gestore non può limitarsi a verificare che l’impianto abbia funzionato regolarmente fino a oggi o che le prese di aspirazione risultino esteriormente integre.

Occorre verificare la sicurezza sostanziale dell’intero sistema.

Per ASD, SSD, piscine, palestre, hotel e strutture ricettive il percorso operativo dovrebbe essere chiaro:

incaricare un tecnico qualificato, effettuare immediatamente le verifiche, acquisire una relazione scritta, programmare gli eventuali adeguamenti e aggiornare la documentazione di manutenzione e sicurezza.

La chiusura delle piscine non a norma non è più quindi un rischio teorico: dall’8 agosto 2026 la disposizione è operativa. Rinviare il controllo significa esporsi non soltanto alla chiusura immediata dell’impianto, ma a conseguenze molto più rilevanti qualora una carenza tecnica provochi un incidente.

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