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La contabilità di una A.S.D. - Fabio Vincitorio
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La contabilità di una A.S.D.

OBBLIGHI CONTABILI

Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.

Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:

  • seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le uscite);
  • non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili;
  • non hanno obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri Iva;
  • non hanno obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione

Se le ASD svolgono anche attività commerciale, invece:

  • hanno l’obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale;
devono tenere le scritture contabili obbligatorie.

IL RENDICONTO

Per le ASD che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti contabili semplificati

Il rendiconto è il documento contabile-economico-finanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ASD.

Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una sua versione semplificata, che prende in considerazione solamente i valori “in dare e avere”.

La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come succede in una azienda, ma indicherà soltanto una voce positiva o negativa, da riportare nell’anno successivo.

Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie), ecc…

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione così come le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli ovvero fino alla conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.


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