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LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO SONO INDEDUCIBILI - Fabio Vincitorio
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LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO SONO INDEDUCIBILI

I professionisti non possono dedurre le spese di abbigliamento sostenute per dare ai clienti una buona immagine di sé, lo dice la

sentenza n.177/02/23 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

I fatti – Un contribuente che svolgeva l’attività di promotore finanziario ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, limitatamente alla quota di 2.780 euro per acquisto di abiti,  disconosciuta dall’Agenzia delle Entrate per mancanza del presupposto di inerenza.

La Commissione di primo grado ha accolto la tesi del promotore mentre la Commissione tributaria regionale del Veneto ha ribaltato la sentenza dando ragione all’ agenzia. Quest’ ultima sostiene che a prima vista, l’immagine proposta è importante, ma al fine di esplicare l’attività risultano fondamentali le competenze professionali. Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’unico caso in cui è stata riconosciuta l’inerenza dei costi dell’abbigliamento  riguardava esclusivamente i soggetti che svolgono attività di spettacolo.

Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, le spese per l’abbigliamento professionale mancano del requisito dell’inerenza in quanto non sono considerate necessarie e utili per l’attività svolta.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha condiviso quest’ultimo parere.

Accogliendo il ricorso La Commissione tributaria regionale del Veneto ha stabilito che :

«In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, per poter dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia necessario per l’attività svolta dal professionista. Letteralmente : “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito “porta a ritenere che le spese per l’abbigliamento inteso in senso generico e non specifico per lo svolgimento dell’attività, quale ad esempio una toga per un avvocato e/o una tuta per un artigiano, non rientri in tale disposizione non essendo sufficiente la mera considerazione che anche l’abbigliamento concorra all’immagine del professionista. Il costo, pertanto, non può essere ritenuto inerente». Le spese del secondo processo sono state interamente compensate tra le parti.

Fabio Vincitorio
fabiovincitorio@studiovincitorio.it