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Riforma dello Sport : le nuove co.co.co amministrativo gestionali - Fabio Vincitorio
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Riforma dello Sport : le nuove co.co.co amministrativo gestionali

    L’ art. 25 del d.lgs 36/2021 definisce la platea di coloro che possono percepire compensi nel mondo dello sport, più precisamente :

    E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore,  il
    direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
    il direttore di gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e
    indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico,
    esercita l'attivita' sportiva verso un  corrispettivo  ((...)).  ((E'
    lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo  15,
    che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla  base
    dei regolamenti dei singoli enti affilianti,  tra  quelle  necessarie
    per lo  svolgimento  di  attivita'  sportiva,  con  esclusione  delle
    mansioni di carattere amministrativo-gestionale.)) 
    Quindi riassumendo, le tipologie del rapporto tra gli sportivi e le ASD e SSD sono :
    - RAPPORTO DI VOLONTARIATO (non è un rapporto di lavoro, Solo rimborso spese + assicurazione contro infortuni e responsabilità civile verso i terzi);
    - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER I PRIMI 5 ANNI);
    - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER I PRIMI 5 ANNI);
    - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER I PRIMI 5 ANNI);
    
    LE NUOVE FORME DI AMMINISTRATIVO GESTIONALI
    l’applicabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle mansioni di carattere amministrativo – gestionale  è confermata dall’art. 37 del Dlgs 36/2021, che entra in vigore il 1° Luglio 2023, e che, rimandando ai commi 2°, 8°-bis ed 8°-ter dell’art. 35 dello stesso decreto, prevede che tali lavoratori, che non sono lavoratori sportivi ai sensi del 1° comma dell’art. 25 sempre del Dlgs 36/2021, siano soggetti:
    - all’assicurazione presso l’INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    - dal punto di vista previdenziale, devono essere iscritti alla Gestione Separata dell’INPS la cui aliquota contributiva è del 25% più l’aliquota aggiuntiva del 2,03% (di cui 0,50% per malattia, 0,22% per maternità, 1,31% per disoccupazione).
    L’aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente primi 5.000 Euro annui, per cui, per esempio, se il compenso totale annuo lordo è di 25.000 Euro la contribuzione è dovuta solo su 20.000 Euro, per cui i contributi previdenziali sono pari a euro 5.406.
    Per i primi 5 anni la contribuzione alla gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo, per cui, riprendendo l’esempio precedente, se l’imponibile scende, dimezzato, a 10.000 Euro, i contributi INPS da versare saranno pari a euro 2.700,30.
    

    Fabio Vincitorio
    fabiovincitorio@studiovincitorio.it