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contributo regionale - piemonte - di 135.072,80 EURO in conto capitale ad asd in 398 : non va tassato !! - Fabio Vincitorio
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contributo regionale – piemonte – di 135.072,80 EURO in conto capitale ad asd in 398 : non va tassato !!

l’Associazione Sportiva Dilettantistica ………..
propone ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle
entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte, .con
la quale — in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di
accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRES, per
l’annualità 2007, euro 45.020,00, sul maggiore importo (euro
135.072,80) elargito, quale contributo in conto capitale, all’Associazione,
operante in regime di tassazione forfetaria (art. 2, della legge 16
dicembre 1991, n. 398),
in forza della legge reg. Piemonte n. 93/1995,
per sovvenzionare le migliorie degli impianti sportivi, trattandosi, per
l’A.F., di sopravvenienza attiva, interamente tassabile, in quanto
utilizzata per una finalità commerciale (ristrutturazione del locale
destinato all’esercizio dell’attività di bar e di bed and breakfast) ;

con l’unico motivo del ricorso [*Violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, comma 5, Legge 398/1991 e 145 d.p.r. 917/86. In relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente premette che è ovvio che quello in
esame costituisce un contributo in conto capitale che, ai sensi dell’art. 88,
t.u.i.r., deve essere considerato sopravvenienza attiva, la quale non è
imponibile in quanto l’art. 2, comma 5, cit., nel disciplinare la base
imponibile sulla quale applicare il coefficienze di redditività del 3%,
include i ricavi tipici dell’attività caratteristica ed aggiunge le plusvalenze,
ma non anche le sopravvenienze attive, le quali, pertanto, non sono
imponibili,
ferma la considerazione che„ comunque, anche nell’ipotesi
(che la ricorrente non condivide) in cui si debba considerare il contributo
come elemento positivo di reddito, sottoponendolo a tassazione, esso lo
sarebbe esclusivamente nella misura forfetaria del 3%, come affermato
anche dall’Agenzia delle entrate (circ. 22/04/2003, n. 21), e non
interamente, secondo quanto ha stabilito, errando, la Commissione
regionale;
1.1. il motivo è fondato.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 07/10/2020 Il Presidente

Fabio Vincitorio
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