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I compensi sportivi delle A.S.D. - Fabio Vincitorio
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I compensi sportivi delle A.S.D.

COMPENSI SPORTIVI

Per i compensi corrisposti per attività di amministrazione nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e i compensi corrisposti ad atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori, sussiste un particolare regime di favore, disciplinato dall’art. 37 della L. 342/2000 e dall’art. 90 della L. 289/2002, che si riferisce alle agevolazioni fiscali previste per indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, nel caso in cui queste somme siano erogate da organi quali: CONI, Federazioni Sportive Nazionali, UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine), Enti di Promozione Sportiva, e qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dagli stessi.

PIANO FISCALE

Sul piano fiscale, tali compensi rientrano nella categoria dei c.d. “redditi diversi” ex art. 67 TUIR, comma 1, lettera m), solo se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • la manifestazione o l’attività sportiva esercitata deve avere carattere dilettantistico (requisito oggettivo)
  • i compensi devono essere corrisposti agli sportivi dilettanti (requisito soggettivo)
  • i compensi non devono derivare da un rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, c.d. “rimborso misto“, beneficiano della seguente tassazione.

Si tratta di questo disposto dall’articolo 67 del TUIR, in relazione alla tassazione IRPEF dei compensi.

LA TASSAZIONE

La tassazione avviene in questo modo:

I primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto non sono soggetti a tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi;

Sugli ulteriori €. 20.658,28 percepiti nell’anno è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai fini IRPEF. Ritenuta che ha aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. In pratica, su un reddito complessivo di € 30.658,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28;

Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione dell’IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale.

La parte del reddito eccedente € 30.658,28 (€ 10.000,00 + € 20.658,28), sarà poi assoggettata ad IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi. In dichiarazione, tuttavia, devono essere considerati anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d’imposta.


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